Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31211 del 5 dicembre 2024
Nella fattispecie in esame, un Comune chiede di annullare la Sentenza che ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento Imu 2014 nei confronti di un Ater. Il Comune sostiene che gli immobili in questione non possano essere qualificati come “alloggi sociali” e, quindi, non godano dell’esenzione Imu prevista dalla normativa. L’Ater, dal canto suo, ha resistito al ricorso, sostenendo la legittimità della decisione dei Giudici tributari di primo e secondo grado. La Suprema Corte ha stabilito che l’esenzione Imu si applica solo agli “alloggi sociali” che rispettano i requisiti stabiliti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e non genericamente a tutti gli immobili di proprietà dell’Ater. La Corte di secondo grado dovrà quindi riesaminare il caso verificando, in concreto, se gli immobili oggetto della controversia possiedano effettivamente i requisiti per essere qualificati come “alloggi sociali”.