Corte di giustizia tributaria del Piemonte, Sentenza n. 241 del 22 maggio 2023
Nella Sentenza in epigrafe indicata i Giudici osservano che ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis del Dl. n. 102/2013 “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma”. Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo – “prius” logico necessario, a prescindere dall’ulteriore profilo di merito, a cui l’accertamento del Comune sembra riferirsi, dell’effettività del diritto all’esenzione, in ragione di una classificazione di quegli immobili nello stato patrimoniale della Società come prodotti non finiti (e quindi non merce già destinata alla vendita). Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta.