Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6095 del 6 marzo 2024
Nella fattispecie in esame, oggetto della controversia è la spettanza dell’esenzione Imu in favore degli enti non commerciali che utilizzano un immobile per lo svolgimento di un’attività sanitaria e assistenziale.
La Suprema Corte rileva che in materia d’Ici, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs. n. 504/1992, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7, comma 2-bis, del Dl. n. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005 (come sostituito dall’art. 39, comma 1, del Dl. n.223/2006, convertito in Legge n. 248/2006), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività.
Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al Giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative.
Resta quindi fermo che, pur mantenendo l’ente impositore veste di attore in senso sostanziale, è onere del contribuente fornire la prova in giudizio dei presupposti dell’esenzione invocata, ponendosi quest’ultima quale fatto impeditivo della pretesa di prelievo e, in definitiva, quale causa di inoperatività dell’obbligo di generale contribuzione ex art.53 della Costituzione. Questa prova deve appunto vertere, oltre che sulla natura dell’attività esercitata, anche sulle modalità (non commerciali) attraverso le quali, nella concretezza del caso, essa viene svoltaLeggi la sentenza