Imu: esenzione per abitazione principale per i coniugi che vivono in due Comuni diversi

Corte Costituzionale, Sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa in esame riguarda l’esenzione dall’Imu per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune. Tale beneficio nelle varie fasi della sua esistenza giuridica, ha assunto anche il carattere di semplice agevolazione, oltre quello, più recente, di completa esenzione dall’Imu. In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile, come si preciserà di seguito, attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore. Non vi è ragionevole motivo per discriminare tali situazioni. Infatti, non può essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del Cc., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte. Né a tale possibilità si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi o “comune” degli uniti civilmente. Inoltre, l’art. 45, comma 2 del Cc., contemplando l’ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilità per i genitori di avere una propria residenza personale. Dunque, secondo i Giudici costituzionali è illegittimo affermare che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. I Giudici costituzionali affermano che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione Imu, purchè abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, e a prescindere da residenza e dimora del coniuge o del convivente.