Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31214 del 5 dicembre 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda un accertamento fiscale relativo a Imu per l’anno 2015. L’ente pubblico destinatario della richiesta di pagamento ha contestato l’accertamento, sostenendo che gli immobili coinvolti dovrebbero rientrare nella categoria degli “alloggi sociali” e quindi beneficiare di un’esenzione fiscale. D’altra parte, l’Ente Locale ha respinto questa contestazione, affermando che l’esenzione è subordinata alla presentazione di una specifica dichiarazione, che in questo caso non è stata fornita. Il primo grado di giudizio ha dato ragione al Comune, stabilendo che la dichiarazione era necessaria per ottenere l’esenzione. La decisione è stata confermata anche in appello. Ora, l’ente pubblico che ha ricevuto l’accertamento ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che non esiste un obbligo esplicito di presentare tale dichiarazione per questa tipologia di immobili. Il Comune ha risposto opponendosi al ricorso e entrambe le parti hanno depositato memorie per rafforzare le proprie argomentazioni. La Suprema Corte afferma che l’esenzione dall’Imu riguarda esclusivamente gli immobili che soddisfano i requisiti per essere considerati “alloggi sociali”, secondo la definizione stabilita dal Decreto ministeriale del 22 aprile 2008. Non tutti gli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica rientrano automaticamente in questa categoria: solo quelli che rispettano specifiche caratteristiche tecniche, funzionali e sociali possono beneficiare dell’esenzione fiscale. La norma prevede che, per ottenere altre agevolazioni, come la detrazione per l’abitazione principale, sia necessaria una dichiarazione specifica da parte del soggetto passivo. Tuttavia, questa dichiarazione non è un requisito per l’esenzione dall’imposta, la quale si applica direttamente agli immobili che possiedono i requisiti stabiliti dalla legge. Di conseguenza, la decisione contestata è ritenuta non conforme ai principi giuridici perché ha erroneamente considerato la dichiarazione obbligatoria ai fini dell’esenzione, mentre essa riguarda solo altre forme di agevolazione. Inoltre, viene sottolineato che il principio di collaborazione tra contribuente ed ente impositore impone a quest’ultimo di tenere conto di informazioni già in suo possesso, senza gravare il contribuente di oneri documentali superflui.