Imu: esenzione alloggi sociali non locati a canone di mercato

Corte di giustizia tributaria Abruzzo, Sentenza n. 864 del 20 dicembre 2023

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che in seguito alle modifiche apportate alla disciplina dell’Imu dal Dl. n. 102/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli alloggi sociali espressamente destinati a ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati sono equiparati alle abitazioni principali, con la conseguente loro esenzione dall’Imu, anche quando non vengano utilizzati direttamente dagli enti istituiti per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, i Giudici pongono in evidenza la Sentenza n. 23680/2020 della Corte di Cassazione, la quale precisa che l’esenzione dell’imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel Dm. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall’art.13, comma 2, lett. b), del Dl. n. 201/2011 come modificato dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili. Una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme induce perciò a ritenere che l’esenzione dall’Imu si applichi a tutti gli alloggi sociali che abbiano la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati; e che la detrazione in misura fissa si applichi, invece, agli alloggi, che vengano concessi in locazione a canoni di mercato.