Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23328 del 26 luglio 2022
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce che in tema d’Ici, la nozione di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile. Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che sempre in tema d’Ici, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l’edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale. Ne consegue che nel caso in esame, l’inserimento dell’immobile della contribuente nel Prg tra le aree edificabile da urbanizzare, sebbene il terreno fosse già oggetto di vincolo di rimboschimento, non consentiva di escluderne l’edificabilità di fatto, e quindi la rilevanza giuridica ai fini della detta imposta.