Imu: applicazione dell’imposta su aree edificabili per realizzazione di un’opera pubblica

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22691 del 20 luglio 2022

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda un avviso di accertamento emesso nell’anno 2011 da un Comune nei confronti di un contribuente per omessa denuncia connessa a parziale versamento dell’imposta, in relazione ad alcuni terreni, per il Comune edificabili. La Suprema Corte osserva che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, “soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario … ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività”. Inoltre, deve essere considerato che l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della Pubblica Amministrazione non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l’ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell’imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante e che la realizzazione di un’opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell’acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della Pa.. Cosicché la Pa. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario. Nella pronuncia in questione si legge: “l’inclusione di un’area destinata dal piano regolatore generale a “verde attrezzato e spazio per lo sport” non esclude l’oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 504/1992 ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa. Invero un terreno incluso in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ha potenzialità edificatorie che certo possono essere più o meno limitate rispetto ad un terreno incluso in una zona con destinazione edificatoria e, conseguentemente, anche un valore venale minore, e tuttavia non è equiparabile ad un terreno non edificabile agli effetti Ici attesa la differenza tra vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, e vincoli di destinazione”.