Imu: applicazione dell’esenzione per Enti non commerciali

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32742 del 7 novembre 2022

Nella fattispecie in esame, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 del Dlgs. n. 504/1992 e 91-bis, comma 3, del Dl. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, essendo pacifico che una parte del fabbricato in esame sia destinata al culto (più precisamente, una porzione di mq. 3.370) e dovendo, perciò, applicarsi l’esenzione in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile. La Suprema Corte rileva che ai sensi dell’art. 91-bis, commi 2 e 3, del Dl. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Solo qualora non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Come specificato nel Decreto n. 200/2012 del Ministero delle Finanze gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del Dlgs. n. 23/2011, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’Imu, anche a seguito dell’applicazione del comma 2 dell’art. 91-bis, del Dl. n. 1/2012, nonchè gli immobili per i quali l’esenzione dall’Imu si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni. Il modello di dichiarazione in esame (per un’utilizzazione mista della unità immobiliare) è stato approvato con Dm. 26 giugno 2014 che ha differito al 30 settembre 2014 (poi al 30 novembre 2014) la presentazione della dichiarazione per gli anni 2012 e 2013 (esattamente gli anni in contestazione nel caso in esame). In definitiva, i Giudici di legittimità precisano che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 può applicarsi, in caso di uso misto dell’immobile proporzionalmente, a quella porzione dell’immobile destinata all’attività esente anche laddove non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte dell’unità immobiliare, resta necessaria una specifica indicazione, da parte del contribuente, nella apposita dichiarazione– indicazione (nel caso di specie assente), atteso che la ricorrente non ha allegato di averla fatta, pretendendo originariamente l’esenzione per l’intero immobile e facendo, comunque, riferimento solo alle proporzioni accertate tramite la perizia giurata prodotta in corso di causa. In conclusione, se l’uso misto dell’immobile non viene dichiarato, gli enti non commerciali pagano l’Imu.