Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32339 del 3 novembre 2022
Nella fattispecie in esame, la ricorrente, residente in un Comune abruzzese, il coniuge della quale aveva conservato la residenza in altro Comune, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo ad Imu per il 2013 in relazione al mancato riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale. La Suprema Corte rileva quanto già affermato dalla Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, la quale appunto chiarisce che la logica dell’esenzione dall’Imu è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha, fra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Dunque, La Corte Costituzionale ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi dell’art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, soggetti passivi dell’Imu sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.