Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12608 dell’8 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ritiene che per l’esenzione Imu sulla casa principale, l’immobile dovesse essere sia la dimora abituale che la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. Con Sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011, per la parte che penalizzava il “nucleo familiare”, in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione. La Corte ha stabilito che misure fiscali non devono penalizzare chi formalizza il proprio rapporto tramite matrimonio o unione civile. L’illegittimità si estende anche ad altre norme che limitano l’esenzione ad un solo immobile per nucleo familiare o che richiedono un’unica agevolazione quando i membri hanno residenze diverse. Ogni coniuge o partner in unione civile ha diritto all’esenzione Imu per l’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che risiedano in Comuni diversi. I Giudici di legittimità precisano che questa decisione non consente l’esenzione per le seconde case e che i Comuni devono effettuare controlli adeguati per evitare comportamenti elusivi. In particolare, nel caso di immobili dei coniugi ubicati in Comuni diversi, se non c’è intento elusivo dimostrato dal Comune, l’esenzione deve essere riconosciuta. La Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 32339/2022, ha ribadito che l’esenzione Imu spetta al possessore dell’immobile che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge ha residenza in un altro Comune. In conclusione, l’esenzione Imu per la casa principale non richiede la dimora abituale e la residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare del possessore. Nel caso di specie, il Comune non ha fornito giustificazioni valide contro la diversa residenza del nucleo familiare, motivo per cui l’esenzione deve essere riconosciuta.