Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32357 del 13 dicembre 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte si pronuncia sull’esenzione dal pagamento dell’Imu per un immobile di proprietà di un’Asl. Un Comune chiede l’annullamento di una Sentenza che ha confermato la decisione di primo grado a favore dell’Asl, sostenendo che i fabbricati non rispettano i requisiti per l’agevolazione fiscale.
In particolare, contesta la dichiarazione di esenzione per fabbricati ritenuti destinati a scopi istituzionali. Il Comune sostiene che l’avviso di accertamento emesso sia legittimo e che i fabbricati siano soggetti all’Imu. I Giudici di legittimità chiariscono che il temporaneo inutilizzo di un immobile non fa perdere l’esenzione fiscale, a condizione che sia transitorio e accompagnato da interventi per il ripristino dell’uso istituzionale.
Tuttavia, se l’inutilizzo è prolungato e l’immobile non è concretamente destinato alle attività istituzionali, l’esenzione non è applicabile. Nel caso specifico, i fabbricati sono inutilizzati da anni, necessitano di importanti ristrutturazioni e non ci sono interventi concreti per recuperarli. La Suprema Corte ritiene che la destinazione astratta ai compiti istituzionali non sia sufficiente per ottenere l’esenzione, che richiede un uso effettivo e concreto del bene. In questa situazione, l’esenzione non può essere riconosciuta.