Corte di Giustizia tributaria di Roma, Sentenza n. 2746 del 28 febbraio 2025
Una Società ha presentato ricorso contro un Comune, contestando un avviso di accertamento relativo all’Imu per l’anno 2018. Secondo la Società, trovandosi da tempo in liquidazione coatta amministrativa, avrebbe potuto beneficiare di una disposizione normativa che consente alle imprese in tale situazione di rinviare il pagamento dell’Imu fino a tre mesi dopo il decreto di trasferimento degli immobili. Tale previsione è contenuta nell’art. 10, comma 6, del Dlgs. n. 504/1992 e ribadita anche dall’art. 1, comma 768, della Legge n. 160/2019. Il Comune, pur citato in giudizio, non si è costituito. Tuttavia, il Giudice ha rigettato il ricorso. Dalla documentazione prodotta è emerso che la Società, dal marzo 2023, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, la quale non rientra tra quelle che la normativa riconosce per l’applicazione del regime agevolato. Le agevolazioni previste dalla legge, infatti, valgono esclusivamente per i casi di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di norme speciali che, in quanto tali, non possono essere estese ad altre procedure attraverso interpretazioni analogiche. Inoltre, la Società non aveva presentato alcuna dichiarazione al Comune per attestare la propria condizione di liquidazione coatta amministrativa, come richiesto per poter ottenere la sospensione del pagamento. Considerato tutto ciò, e tenendo conto anche del periodo di sospensione delle attività di riscossione previsto dal cosiddetto “Decreto Cura Italia” durante l’emergenza sanitaria, il Giudice ha ritenuto legittimo e tempestivo l’avviso di accertamento emesso dal Comune. I Giudici hanno chiarito che il beneficio del pagamento differito dell’Imu previsto dall’art. 10, comma 6, del Dlgs. n. 504/1992 e dall’art. 1, comma 768, della Legge n. 160/2019 si applica solo alle imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa. Poiché la Società era in concordato preventivo, procedura non contemplata dalla norma, non può usufruire dell’agevolazione. L’avviso di accertamento è quindi valido.