Imu: accertamento su rendita catastale non notificata

Ctr Emilia Romagna, Sentenza n. 809 del 28 giugno 2022

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che la chiave solutoria della controversa in esame, vertente sull’applicabilità di una rendita catastale non notificata al contribuente, è l’onere della prova della pretesa fiscale, che in base ai principi generali dell’ordinamento tributario deve gravare sull’ente impositore, salvo espresse e tassative deroghe di legge, che nel caso di specie non sussistono. Tuttavia, l’art.74, comma 1, della Legge n. 342/2000, prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 546/1992, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso Dlgs. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati”. Tale articolo chiarisce anche l’iter da seguire e la ripartizione delle incombenze: sono gli uffici competenti (quelli dell’ex Agenzia del Territorio, ora accorpata nell’Agenzia delle Entrate) che devono dare tempestiva comunicazione ai Comuni interessati.

La legge, quindi, non impone alcun onere in capo ai proprietari di immobili con riguardo alla periodica ispezione dei registri catastali, in ordine al corretto classamento dei propri immobili; né l’obbligo di chiamare in causa l’Agenzia delle entrate in caso di controversie coi Comuni sulla mancata notifica ai fini Imu. Ovviamente, non può neppure pretendersi che il contribuente fornisca la prova di non aver ricevuto la notifica: negativa non sunt probanda, come visto è l’Agenzia delle entrate – o l’Ente Locale impositore, eventualmente, in caso di sua inerzia – a dover dare l’impulso al procedimento, segnalando la necessità della revisione del classamento. Nel caso di specie, il Comune in questione non ha dimostrato essersi verificata alcuna notifica al contribuente prima degli avvisi di accertamento in discorso. Correttamente, dunque, i contribuenti hanno liquidato le imposte su una rendita presunta in attesa della notifica della rendita definitiva, mai avvenuta. Poi, successivamente arriva la notifica dell’avviso di accertamento catastatale (peraltro su impulso di una loro diffida). Quanto alla efficacia di tale atto, si noti come l’art. 74 comma 1 sopra menzionato precisi espressamente che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. Dunque, per i periodi d’imposta precedenti devono valere le rendite provvisorie indicate dai contribuenti; gli avvisi di accertamento in contestazione sono quindi inefficaci.