Corte di giustizia tributaria Abruzzo, Sentenza n. 655 del 3 novembre 2022
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici pongono in evidenza la Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui al Dl. n. 201/2011 nella parte in cui stabiliscono che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” e della Legge n. 160/2019 nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse. La Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, stabilendo che essa è il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia, così legittimando l’esenzione dall’Imu per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di divisione del nucleo familiare sia all’interno dello stesso territorio comunale sia in Comuni diversi.