Imposta di soggiorno: responsabilità contabile dell’albergatore e accertamento induttivo

Corte dei Conti d’Appello, Sentenza n. 387 del 18 settembre 2023

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione si pronuncia sull’imposta di soggiorno, in particolare esprime la propria posizione sulla giurisdizione, sul rapporto di servizio e sull’elemento soggettivo. La Sezione chiarisce che i sopravvenuti mutamenti normativi in subiecta materia (art. 180, del Dl. n. 34/2020, prima e l’art. 5-quinquies, del Dl. n. 146/2021, dopo), non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore di struttura ricettiva e amministrazione comunale e discendente dagli ulteriori compiti previsti dall’art. 4, comma 1-ter, del Dlgs. n. 23/2011, di guisa da permanere la sottoposizione di costui allo statuto della responsabilità amministrativo-contabile (con la conseguente provvista giurisdizionale sulla cognizione delle relative controversie risarcitorie). Il quadro normativo operante in subeicta materia, anche al tempo dei fatti di causa, nel Comune in questione, impone di ritenere responsabile dell’ammanco il gestore che, ingiustificatamente, non riversi l’imposta di soggiorno. Alla quantificazione dell’ammanco, in cui si sostanzia l’inadempimento dell’albergatore all’obbligazione restitutoria derivante dalla responsabilità quale agente contabile, può pervenirsi anche attraverso l’utilizzo dello specifico metodo statistico-comparativo a carattere induttivo, adoperato dall’organo inquirente, in quanto fondato su circostanze idonee ad assurgere, per la loro gravità, precisazione e concordanza, a presunzione semplice ex art. 2729 del Cc., specialmente laddove, come pure nel caso di specie, il prevenuto manchi di allegare specifiche circostanze contrarie (es. numero di persone registrate indicate nelle comunicazioni inviate alla Questura, ex art. 109 Tulps), in grado di minarne la valenza probatoria. Quand’anche manchi agli atti la prova diretta di una consapevole e preordinata intenzione di violare i propri doveri di servizio, quale forma di dolo civile contrattuale, ratione temporis valevole, quest’ultimo può ricavarsi indirettamente, ex art. 2729 del Cc., sulla scorta della constatazione che tale obbligo era da tempo in vigore, in quanto previsto dal regolamento comunale, peraltro approvato subito dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 23/2011, risultando inverosimile, dunque, che lo stesso fosse ignoto ad albergatori operanti in una città a notevole vocazione turistica, non sottacendosi, peraltro, ad colorandum che, in ogni caso, sarebbe in facoltà del Giudice riqualificare, purché nell’ambito della medesima causa petendi, e anche in assenza di alternativa prospettazione accusatoria, l’elemento soggettivo in termini di mera colpa grave, da ravvisarsi nell’inescusabile negligenza del gestore nell’informarsi su precisi e fondamentali obblighi riconnessi all’attività imprenditoriale esercitata.