Con il Decreto Mef 22 giugno 2022 n. 128 rubricato “Regolamento recante la disciplina dei criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 201 del 29 agosto 2022, è stato approvato il Regolamento che stabilisce i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato, la cui gestione e valorizzazione sono affidate all’Agenzia del demanio.
La disposizione ha la finalità di agevolare la comunicazione all’Agenzia del Demanio degli estremi dei cd. “beni ereditari vacanti”, al fine di una loro corretta e tempestiva acquisizione e valorizzazione.
Per quanto riguarda l’Ufficio Entrate, il predetto Regolamento rafforza l’istituto della nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528, del Codice Civile per la gestione degli immobili ancora intestati a soggetti deceduti senza successione conclusa.
Cosa sono i beni ereditari vacanti?
Per “beni ereditari vacanti” si intendono i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonché i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano, facenti parte di:
a) eredità devolute allo Stato all’esito delle procedure della cd. “eredità giacente”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 528, del Cc.;
b) eredità devolute allo Stato, ai sensi dell’art. 586, del Cc., per le quali non sono state attivate le procedure di cui al precedente punto a).
Con riferimento ai beni derivanti da eredità giacente, la Cancelleria del Tribunale che ha nominato il curatore comunica all’Agenzia del Demanio il provvedimento di nomina, entro 10 giorni dall’adozione dello stesso. In aggiunta al provvedimento devono essere comunicati i dati identificativi del curatore del soggetto defunto. Nel rispetto delle medesime tempistiche, la Cancelleria comunica gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché la cessazione della curatela per l’accettazione dell’eredità. Entro 6 mesi dalla nomina, il curatore trasmette un elenco provvisorio dei beni ereditari.
Nel caso di devoluzione dell’eredità allo Stato, entro 30 giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all’Agenzia del demanio l’elenco dei beni ereditari.
Tempistiche di attuazione e periodo transitorio
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema sono definite dall’Agenzia del demanio d’intesa con Dipartimenti del Tesoro, delle finanze, della Rgs, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della Giustizia. Prima dell’adozione è necessaria l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi 6 mesi. Tutte le comunicazioni afferenti a beni ereditari vacanti devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica.
Le procedure del Regolamento si applicano anche alle procedure di eredità giacente che sono già aperte alla data di entrata in vigore dello stesso. Viceversa, invece, gli obblighi di comunicazione mediante il sistema di rilevazione dei dati decorrono dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia del demanio dell’avviso di operatività del sistema di rilevazione. Medio tempore, nelle more dell’istituzione e dell’operatività del sistema di rilevazione dei dati, gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati all’Agenzia del demanio sono considerati assolti mediante l’invio della documentazione a mezzo Pec.