Corte di giustizia tributaria del Veneto, Sentenza n. 611 del 22 giugno 2023
Nella fattispecie in esame, una Società, con avviso di accertamento accertava nei confronti di Poste Italiane l’omessa denuncia e l’omesso versamento per l’anno 2015 dell’imposta Comunale sulla pubblicità relativa alle insegne installate presso un ufficio postale, per un ammontare complessivo di euro 357,18 comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi. I Giudici rilevano che l’art. 2-bis del Dl. n. 13/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 75/2002, al comma 6, in relazione al termine insegna recita: “si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’art. 47, comma 1, del regolamento di cui al Dpr. n. 495/1992, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1”. Le insegne di esercizio sono soggette all’imposta sulla pubblicità ordinaria ai sensi dell’art 12 del Dlgs. n. 507/1993, con le sole esenzioni di cui all’art. 17 del medesimo Decreto, che al comma 1-bis dispone “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati…..”. I criteri da utilizzare per conteggiare la superficie imponibile delle insegne di esercizio, sulla quale applicare l’imposta sulla pubblicità sono dettati dall’art. 7 del Dlgs. n. 507/1993. La Società, applicando l’art. 7, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993 ha arrotondato le singole superfici di ogni insegna recante la scritta “Poste Italiane” al metro quadrato superiore e poi sommato le superfici così ottenute, con il risultato che avrebbe rilevato una superficie complessiva superiore al limite di cinque metri quadrati per l’Ufficio Postale. Poste Italiane invece ritiene che alla fattispecie andrebbe applicato il comma 5 del medesimo art. 7 che prevede che: “…i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario….” con la conseguenza che l’arrotondamento in questione andrebbe applicato alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari, superficie che così godrebbe del beneficio dell’esclusione dall’ambito impositivo essendo inferiore ai 5 metri quadrati. Nel caso di specie, è vero che le insegne di esercizio di causa sono di identico contenuto e riferite al medesimo soggetto, ma non è vero che esse sono “in connessione” in quanto non esistono legami di relazione e interdipendenza tra di loro, ognuna si presenta autonoma e autosufficiente rispetto alle altre con effetto di accrescimento della portata pubblicitaria. Non esiste una connessione logica di dipendenza fra le insegne in questione, in modo che ciascuna di esse possa considerarsi componente di un unico messaggio pubblicitario.