Corte di giustizia tributaria della Sicilia, Sentenza n. 2881 del 30 marzo 2023
Nella fattispecie in esame, i Giudici rilevano che in relazione alla decadenza, deve osservarsi che, a norma dell’art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006, la notifica degli avvisi di accertamento, dell’omessa dichiarazione o degli omessi versamenti, nonché degli avvisi di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Da ciò deriva la tempestività dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto, pur notificato al ricorrente in data 7 gennaio 2010, è stato spedito dall’ufficio postale in data 30 dicembre 2019, così come risulta dalla documentazione allegata dal Comune in questione alle proprie controdeduzioni. Poi, i Giudici riconoscono la scissione soggettiva del momento in cui si perfeziona il procedimento di notifica, nel senso che la notifica si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Il fondamento della scissione tra i due momenti di perfezionamento della notifica si rinviene, infatti, nell’art. 149 del Cpc.. Inoltre detta scissione è applicabile anche al caso in cui l’ufficio o l’Ente Locale provvedano direttamente alla notifica attraverso il servizio postale ex art. 14 della Legge n. 890/1982, così come nel caso di specie. Peraltro, i Giudici rilevano che in tema d’Ici è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale (oggi giunta), che abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice. Pertanto, la delibera integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al Giudice ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente.