Ici/Imu: qualificazione di area edificabile dell’area destinata a verde attrezzato

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21122 del 4 luglio 2022

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte rileva che in materia d’Ici, la nozione di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 504/1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico- edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, dunque la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile. Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che l’inclusione di un’area destinata dal piano regolatore generale a “verde attrezzato e spazio per lo sport” non esclude l’oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 504/1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa.