Ici/Imu: perimetro di applicazione dell’esenzione per il personale militare ed assimilato e obbligo dichiarativo a pena di decadenza

Ctr Lazio, Sentenza n. 3722 del 6 settembre 2022

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa in esame, origina dal disposto dell’art. 2 del Dl. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013, che esenta dall’applicazione dell’Imu, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, il personale in servizio permanente “…appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Dlgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia”. Ciò a condizione che il contribuente (nella fattispecie alloggiato in una caserma) presenti, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’Imu, apposita dichiarazione al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla Legge n. 124/2013, art. 2 comma 5-bis.