Ici/Imu: effetto del mutamento di destinazione di un’area fabbricabile in terreno agricolo

Corte di Cassazione, Sentenza n. 37051 del 19 dicembre 2022

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda un Comune in relazione al quale il Piano territoriale di coordinamento utilizzato a livello provinciale aveva cambiato la qualificazione di alcuni suoli da aree fabbricabili a terreni agricoli. Per questi terreni, il Comune aveva però continuato ad applicare la tassazione Ici alla stregua di aree edificabili sino a quando l’ente non aveva provveduto a recepire il provvedimento provinciale nel Piano regolatore generale. Il contribuente ha impugnato l’accertamento, evidenziando tra l’altro la questione della immediata efficacia della variazione di destinazione d’uso disposta dal superiore ente provinciale, con la conseguenza che il terreno non avrebbe più potuto considerarsi come area fabbricabile, sin dalla data di adozione della delibera provinciale. La Suprema Corte rileva che la distinzione tra le materie in cui i provvedimenti adottati dai livelli di governo superiori (regionali o provinciali) hanno efficacia diretta al livello comunale e quelle in cui, pur essendoci un obbligo di conformazione da parte dei Comuni, tale efficacia immediata non sussiste. La fattispecie in esame rientra in questa seconda categoria di provvedimenti. Di conseguenza, poiché nell’anno interessato il Comune non aveva ancora provveduto a modificare il piano “locale”, l’accertamento è stato confermato.

In sostanza, il mutamento di destinazione di un’area fabbricabile in terreno agricolo, disposto dallo strumento urbanistico provinciale, ha effetti ai fini Ici solo dopo il suo recepimento nelle delibere urbanistiche comunali. L’attuale disciplina Imu prevede che gli strumenti urbanistici abbiano efficacia immediata ai fini del mutamento di qualifica del terreno agricolo e della determinazione del valore del suolo.