Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18554 dell’8 giugno 2022
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che la disciplina che ha introdotto l’esenzione della prima casa di abitazione dall’Ici a decorrere dal 2008, il Dl. n. 93/2008, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica. Pertanto, è da escludere la sussistenza dei presupposti per cui una Società possa beneficiare dell’agevolazione in oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione. Infatti, anche in caso di Società semplice, si ha di fronte un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzino il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma. Nel caso di specie, la proprietà degli immobili oggetto di accertamento apparteneva a una Società semplice i cui soci risultavano titolari solo di una quota ideale, e non erano titolari di diritti reali sullo specifico immobile utilizzato come abitazione principale, essendo irrilevante che avessero trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzassero come abitazione del proprio nucleo familiare.