CUP: prelievo a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’autorizzazione

Tar Lombardia, Sentenza n. 1850 del 17 luglio 2023

Nella Sentenza in epigrafe indicata, oggetto della controversia è il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione ed esposizione pubblicitaria, Canone unico patrimoniale, previsto dall’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, confermato dal comma 6 dell’art. 14 del Dlgs. n. 23/2011, e dall’art. 1 commi da 816 a 836 della Legge n. 160/2019, prevedendone l’efficacia a far data del 1° gennaio 2021. I Giudici rilevano che non vi è alcuna incompatibilità tra l’art. 1 della Legge n. 160/2019 e un articolo del Regolamento, a norma del quale: “Il canone è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo della stessa [autorizzazione n.d.r.], fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia”. La disposizione non riguarda infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, la definizione del presupposto applicativo, ma riguarda invece soltanto l’accertamento dello stesso. La disposizione, nel corretto esercizio del potere regolamentare e discrezionale attribuito al Comune in questione (comma 821), è improntata alla necessaria leale collaborazione tra cittadino e amministrazione, oltre che ai principi di autoresponsabilità, ragionevolezza ed economicità dell’azione amministrativa. In virtù di detti canoni, l’accertamento del presupposto della debenza del Canone unico patrimoniale (diffusione della pubblicità), anziché essere demandato a un defatigante e dispendiosissimo accertamento preventivo generalizzato da parte della Pubblica Amministrazione, è rimessa a una richiesta/dichiarazione del privato interessato. È sulla base della dichiarazione spontanea resa dall’operatore economico che la Pubblica Amministrazione viene a conoscenza dell’esistenza del presupposto del CU, e ne pretende il pagamento, presumendosi nell’ordinamento che quanto dichiarato corrisponda a una reale volontà del soggetto privato, cui farà seguito un’effettiva concretizzazione dell’intento, dopo l’autorizzazione del Comune. Naturalmente, il privato che non intenda dar corso a quanto dichiarato, o non voglia darvi corso per l’intero periodo inizialmente indicato, ben può dare disdetta totale o anticipata dell’autorizzazione (come previsto dal Regolamento), così liberandosi dell’obbligazione legata al versamento del canone. Il coinvolgimento del privato nell’accertamento della diffusione del messaggio pubblicitario, dunque, lungi dal prevedere l’applicazione del C.U. in difetto del presupposto, consente invece di allineare costantemente la debenza/non più debenza del canone alla volontà attuale dell’operatore privato. Perciò, il Comune regolamentava la fattispecie in termini pienamente conformi con la norma primaria (art. 1 comma 821 della Legge n. 160/2019) e con i principi generali che disciplinano l’esercizio del potere amministrativo.