Cup: l’adeguamento Istat si applica anche al canone fisso minimo secondo la legge

Tribunale di Padova, Sentenza n. 674 del 22 aprile 2025

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda il pagamento del Canone unico patrimoniale e, in particolare, l’obbligo di adeguamento annuale Istat previsto dalla legge. Un soggetto ha ricevuto avvisi di accertamento e ha contestato gli avvisi sostenendo che l’adeguamento Istat non fosse applicabile al canone fisso minimo versato (pari a 800 euro annui), ma solo ai canoni calcolati in base alle utenze effettivamente servite, come avveniva per i vecchi tributi Cosap e Tosap secondo una circolare ministeriale del 2009. I Giudici hanno chiarito due punti principali.

  1. la causa può essere trattata in un unico Tribunale perché riguarda avvisi emessi dallo stesso concessionario e la medesima questione giuridica, ossia l’obbligo di adeguamento Istat sul canone unico patrimoniale. Ciò evita al contribuente di dover avviare più giudizi in tribunali diversi, tutelando così il suo diritto di difesa.
  2. nel merito è stato precisato che l’adeguamento Istat si applica sia ai canoni calcolati in base alle utenze sia al canone minimo fisso.

L’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 stabilisce che gli importi dovuti per il canone unico patrimoniale sono rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo, senza distinguere tra canone fisso e canone proporzionale. Il comma 831-bis della stessa legge conferma che anche il canone fisso minimo di 800 euro, dovuto dal titolare delle infrastrutture di rete per ogni impianto sul territorio comunale, è soggetto alla rivalutazione Istat. I Giudici hanno quindi respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi del contribuente e confermando che l’adeguamento Istat è obbligatorio anche sul canone fisso minimo previsto dalla normativa.