Tar Parma, Sentenza n. 352 del 29 novembre 2024
Nella fattispecie in esame, la controversia riguarda l’applicazione del cosiddetto “canone antenne” introdotto dall’art. 1, comma 831-bis, della Legge n. 108/2021, che fissa un canone unico di € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio, da versare in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Si discute se tale norma, essendo entrata in vigore il 31 luglio 2021, possa applicarsi anche ai periodi precedenti a questa data. I Giudici chiariscono che l’art. 1, comma 831-bis, ha natura innovativa e, in quanto tale, non ha effetto retroattivo. Ciò significa che la norma può trovare applicazione solo a partire dall’anno successivo alla sua entrata in vigore, ossia dal 1° gennaio 2022. Questa interpretazione è coerente con il principio generale secondo cui le disposizioni innovative non si applicano a situazioni anteriori alla loro introduzione, salvo diversa previsione esplicita del Legislatore. Pertanto, l’obbligo di versamento del canone entro il 30 aprile si riferisce esclusivamente agli anni successivi al 2021, rendendo non applicabile la norma per il periodo precedente alla sua entrata in vigore.