Giudice di Pace di Lodi, Sentenza n. 286 del 26 settembre 2024
Una Società ha presentato ricorso contro un avviso di accertamento emesso da un Comune per il mancato pagamento del canone unico patrimoniale (CUP) relativo a esposizioni pubblicitarie sul territorio comunale, sostenendo che il Comune non ha competenza a riscuotere il canone poiché il cartellone pubblicitario si trova su una strada di proprietà Anas. La Società ricorrente ha sostenuto che, a seguito della Legge n. 160/2019, i Comuni non possono più richiedere il pagamento del Cup per impianti pubblicitari situati su strade extraurbane, poiché in tali casi il canone deve essere versato all’ente proprietario della strada, in questo caso Anas.
Il Comune ha ribattuto affermando che, per gli impianti collocati su strade extraurbane, l’ente proprietario della strada è effettivamente titolato a riscuotere il canone per l’occupazione del suolo pubblico. Tuttavia, il Comune mantiene il diritto di riscuotere il Cup relativo alla diffusione del messaggio pubblicitario. La giurisprudenza su questo tema è controversa e il quadro normativo introdotto dalla Legge n. 160/2019 ha sollevato problemi interpretativi. Tuttavia, secondo l’interpretazione fornita dal Giudice in questione, il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari non esclude quello per l’occupazione di suolo pubblico, a meno che l’impianto pubblicitario sia collocato su suolo comunale, in cui caso il Comune non può richiedere entrambi i canoni. Se invece il suolo è di proprietà di un altro ente, come nel caso in questione, entrambi i canoni devono essere pagati: il canone per l’occupazione del suolo all’ente proprietario (Anas) e il canone per la pubblicità al Comune.