Cup: applicazione del canone per gli operatori di telecomunicazioni

Giudice di Pace di Treviso, Sentenza n.1387 dell’8 febbraio 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, una Società telefonica con ricorso ha proposto opposizione avverso l’avviso di accertamento emesso a suo carico da altra Società in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Cup per conto di un Comune. L’importo ingiunto, pari ad euro 1.179,00, si riferisce alle utenze telefoniche servite nel territorio dell’indicato Comune, per l’annualità 2022.

Il Giudice rileva che sono tenuti al pagamento del canone in parola i soggetti titolari dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico ed i soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, come nella fattispecie in esame, e ciò sulla base del numero di utenze che di fatto si utilizzano in virtù di accordi intervenuti con il concessionario.

Il Giudici osserva che l’art. 1, comma 816 della Legge n. 160/2019 prevede che: “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e’ istituito dai comuni, dalle province e dalle citta’ metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al Dlgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e’ comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”

Il successivo comma 817 chiarisce che: “ Il canone e’ disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita’ di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”. Infine, la Legge n. 178/2020 ha introdotto poi il concetto di “soggettività passiva in via mediata” che, in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, sostanzialmente ha individuato quali soggetti passivi chiamati al pagamento del Cup tutti gli operatori telefonici che utilizzano le reti Tim/Teleconm in virtù dei contratti d’affitto per servire le varie utenze ancorchè non concessionari dell’infrastruttura che rimane di proprietà TIM /Telecom originario monopolista. Ciò posto, alla luce di tale presupposto normativo, la pretesa opposta deve essere ritenuta legittima e fondata.