Tar Basilicata, Sentenza n. 606 del 13 settembre 2022
Nella Sentenza in epigrafe indicata, una Società, con ricorso è insorta avverso il regolamento avente a oggetto la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere. I Giudici rilevano che agli avvisi mortuari è applicabile la disciplina speciale di cui all’art. 20 del Dlgs. n. 507/1993 (più in generale riguardante l’affissione di manifesti di rilievo pubblico e sociale, quali quelli di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose etc.), secondo la quale le relative affissioni sono naturaliter consentite in via diretta, senza l’utilizzo di personale comunale. In tale prospettiva, non è importante che l’art 20-bis sia stato abrogato, dall’1° gennaio 2021, a opera del comma 847 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, in quanto il comma 836, di tale legge obbliga i Comuni a garantire “in ogni caso” l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.