Cosap: prescrizione decennale

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9880 del 13 aprile 2023

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte afferma che il Cosap non è assimilabile né al canone di locazione né alle altre prestazioni periodiche di cui all’art. 2948 del Cc., n. 1, 1-bis e 2, in quanto assolve alla funzione di compensare “medio tempore”, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il pregiudizio dato dal suo mancato godimento. Per cui, ingenerando un’obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un’ipotesi tipica di responsabilità della Pubblica Amministrazione per atti legittimi, è sottoposto all’ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione; e che perciò decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l’occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell’anno. Nè è possibile includerla nell’ultima previsione dell’art. 2948 del Cc., per cui si prescrive in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto la norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno e non anche a quella ricorrente nel caso in esame. Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che in tema di occupazione di Spazi ed aree pubbliche (Dlgs. n. 446/1997, ex art. 63, come modificato dalla Legge n. 448/1998, art. 31), il canone (cd. Cosap) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 del Cc..