Conversione “Decreto Aiuti-bis”: nuova soglia di impignorabilità delle pensioni

Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni e potenziamento della “definizione agevolata” per le cause pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ove è presente, tra le parti, l’Agenzia delle Entrate. Queste le principali novità per gli uffici “Entrate” degli Enti, introdotte dalla Conversione in legge del n. 115/2022 pubblicata sulla G.U., Serie Generale n. 221 del 21 settembre 2022.

Modifica al limite di impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione

Entrando nel merito delle novità sopra riportate, l’art. 21-bis, introdotto in sede di conversione, modificando l’art. 545, comma 7, del Cpc, ha innalzato il limite massimo di impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione. Nel testo previgente, il limite era dato da un “un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”, mentre nella nuova formulazione è stato modificato in “un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”. La disposizione risulta di particolare importanza per l’avvio delle procedure esecutive nella fasi di riscossione coattiva, posto che la soglia è passata da Euro 702,42 ad Euro 1.000, ed è proprio in questa fascia di importi dove si registra la maggiore incidenza delle pensioni, pari a circa il 60% dei trattamenti erogati.

Modifica della definizione agevolata delle controversie in Corte di Cassazione

L’altra novità introdotta dalla conversione in legge riguarda la nuova “definizione agevolata” introdotta dalla riforma della giustizia tributaria. Nel testo previgente all’entrata in vigore del Decreto, rientravano nella predetta “definizione” le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022. Con la modifica introdotta dal presente articolo, viene rimosso il termine del 15 luglio 2022, estendendo la “definizione agevolata” anche alle controversie future.