Contenzioso tributario: estensione del novero degli atti impugnabili in Corte di giustizia Tributaria

Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, Sentenza n. 69 del 5 febbraio 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che sussiste la facoltà di ricorrere al Giudice
tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete
ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo
dello spontaneo adempimento cui è naturalmente preordinato l’invito bonario al pagamento, si vesta
della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dell’art. 19 del Dlgs. n.
546/1992 (Suprema corte di Cassazione 17 agosto 2021, n. 22971).

Sono quindi impugnabili tutti gli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita

ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale edizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono al più dà luogo ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile”.