Tribunale di Macerata, Sentenza n. 814 del 11 ottobre 2023
Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che il Canone (CUP) per la diffusione dei messaggi pubblicitari visibili sul territorio del Comune spetta esclusivamente al Comune medesimo e proprio il “principio di unicità” del canone stesso (CUP) implica che il canone preteso per la diffusione dei messaggi pubblicitari (art. 1, comma 819, lett b) della Legge n. 160/2019) escluda di per sé il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui all’art. 1, comma 819, lett. a) della Legge n. 160/2019, con divieto di doppia imposizione come imposto dall’art. 1, comma 820 della Legge n. 160/2019. La Legge n.160/2019 ha inteso semplificare l’aspetto procedimentale, ma non ha spostato la soggettività attiva da un ente all’altro. Tant’è che la legge espressamente prevede che anche dopo l’introduzione della nuova disciplina sul CUP ciascun ente conserverà lo stesso gettito che percepiva in precedenza. In sintesi, l’entrata patrimoniale per l’installazione della pubblicità era e resta di spettanza esclusiva dei Comuni; mentre la quota del prelievo legata alla occupazione di suolo pubblico era e resta di spettanza del Comune se la pubblicità viene installata su strada di pertinenza del Comune; era e resta di spettanza della Provincia se viene installata su strada di pertinenza della Provincia, secondo la definizione contenuta nel Codice della Strada (il comma 818 rimanda all’art. 2 comma 7 del Dlgs. n. 285/1992).