Approvato il Decreto che fissa i costi di notifica degli atti di accertamento e riscossione degli Enti Locali

Con la pubblicazione sulla G.U. – Serie generale – n. 100 del 29 aprile 2023 del Decreto Mef 14 aprile 2023 il Mef ha provveduto all’“Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore”.

Con il citato Decreto il Mef ha aggiornato i costi di notifica e le spese ripetibili da addebitare al contribuente a seguito dell’invio di atti di riscossione da parte degli Enti Locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 803, lett. b), della Legge n. 160/2019.

Contestualmente il Mef ha ritenuto di non procedere all’aggiornamento dei costi relativi alle spese per l’attività degli IVG (Decreto Mef 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministero di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e 15 maggio 2009, n. 80).

L’art. 1 stabilisce che sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della Legge n. 890/1982, quelle derivanti dall’esecuzione degli artt. 137 e ss, del Cpc, dell’art. 1, comma 792 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

Per quanto riguarda la ripetizione delle spese di notifica degli atti notificati a mezzo della “Pnd” si applica quanto stabilito nel Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022 (vedasi articolo di approfondimento al seguente link https://www.risko-pa.it/definiti-i-costi-per-la-notificazione-degli-atti-tramite-lutilizzo-della-piattaforma-digitale/).

L’ammontare delle spese ripetibili nei confronti del destinatario, così come stabilito dal Decreto in commento, è fissato in:

  • Euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante raccomandata A/R;
  • Euro 6,51 per le notifiche effettuate mediante raccomandate semplici;
  • Euro 2,00 per le notifiche effettuate a mezzo Pec;
  • Euro 11,55 per le notifiche effettuate tramite atto giudiziario;
  • Euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria, ai sensi dell’art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019;
  • Euro 12,19 per le notifiche effettuate all’estero, salvo quanto diversamente previsto da convenzioni internazionali.

Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’Amministrazione è tenuta su richiesta.

È esclusa la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione, fatta salva l’applicazione delle spese sopra riportate.

Oltre all’aggiornamento delle spese di notifica, il Mef ha effettuato l’aggiornamento anche delle spese esecutive da porre a carico dei debitori. Tali spese vanno a sostituire quelle previste dal Decreto 21 novembre 2000.

La quantificazione delle nuove spese esecutive è riportata all’interno dell’Allegato A al Decreto in commento. Per la determinazione della maggiorazione delle spese i coefficienti si applicano prendendo per base l’importo complessivo del credito per cui si procede.

Il diritto alla percezione del rimborso della spesa in caso di esecuzione mobiliare sorge all’atto in cui il Funzionario responsabile della riscossione si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paga il suo debito all’atto stesso.

E’ stato determinato anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività riportate nella tabella di cui all’Allegato B, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione. È rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nell’Allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del redito e necessario alla finalizzazione dello stesso.

Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell’aggiudicatario o dell’acquirente ove sia seguita l’aggiudicazione o l’acquisto; in caso contrario le stesse sono a carico del contribuente.

Qualora l’Ente proceda all’annullamento o alla dichiarazione di inesigibilità del credito, fatte salve le diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell’Ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore.

Le misure previste per le spese di notifica e per quelle esecutive potranno essere aggiornate con cadenza triennale, a decorrere dal 29 aprile 2023.

Il provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 14 maggio 2023.