Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di riforma della giustizia tributaria

Si è concluso l’iter di approvazione della riforma della giustizia tributaria. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 204 del 1° settembre 2022 è stata pubblicata la Legge n. 130/2022 rubricata “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”.

La disposizione normativa è entrata in vigore il 16 settembre 2022 e contiene la riforma della giustizia e del processo tributario. Le finalità della norma sono il miglioramento della qualità delle Sentenze tributarie, l’uniformità dei giudizi in materie analoghe e la riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione.

La norma è di fondamentale importanza per gli Uffici Entrate, posto che ridefinisce in parte le regole del diritto tributario cd. formale, ovvero di quella parte di diritto tributario che definisce la procedura per l’accertamento, la riscossione e l’impugnazione dei tributi.

Di seguito si riportano le principali novità rinviando il lettore all’analisi del testo completo per maggiori approfondimenti.

Aggiornamento della denominazione delle ex Commissioni

La disposizione provvede alla ridenominazione delle ex Commissioni tributarie: la Commissione tributaria provinciale assumerà la denominazione di “Corte di giustizia tributaria di primo grado”, mentre la Commissione tributaria regionale diventa “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”.

Soggetti che esercitano la giurisdizione tributaria

La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel Ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022.

Requisiti per la nomina a magistrato tributario

L’accesso alla professione di magistrato tributario si ha mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

Ai fini della partecipazione al concorso è necessario che i partecipanti siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe “LM-56”) o in Scienze economico-aziendali (classe “LM-77”) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti: 

 a) essere cittadini italiani; 

 b) avere l’esercizio dei diritti civili; 

 c) essere di condotta incensurabile; 

 d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; 

I componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di 2 anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

Ai magistrati tributari reclutati per concorso, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Istituzione dell’Ufficio del massimario nazionale

Al fine di una migliore fruibilità delle disposizioni delle Corti di giustizia tributarie è costituito l’Ufficio del massimario nazionale, con il compito di rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado. Le massime alimenteranno la banca dati della giurisprudenza tributaria gestita dal Mef. L’ufficio sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2023, l’Ufficio del massimario presente in ciascuna Commissione tributaria regionale.

Istituzione presso la Corte di Cassazione della Sezione tributaria

All’interno della Corte di Cassazione è istituita una Sezione civile dedicata esclusivamente della trattazione delle controversie di natura tributaria. Il primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria.

Introduzione del giudizio monocratico

Le cause con valore di lite fino ad Euro 3.000 verranno decide dalla Corte di Giustizia in composizione monocratica. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia sia stata erroneamente attribuita, è tenuto a rimetterla al Presidente della sezione affinché provveda ad una nuova assegnazione.

Novità in merito all’onere probatorio

Pur non essendo tutt’ora ammesso il giuramento, la Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’art. 257-bis, del Cpc, ovverosia mediante udienza in forma scritta. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Il Giudice fonda le proprie decisioni sulla base gli elementi probatori che emergono nel giudizio. Inoltre, il Giudice annulla l’atto impositivo quando la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Potenziamento degli istituti deflattivi del contenzioso

Ulteriore obiettivo della riforma è il rafforzamento degli istituti deflattivi del contenzioso. Nello specifico, infatti, in caso di conciliazione, qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto del processo verbale di conciliazione. 

Con riferimento all’istituto del “reclamo-mediazione”, in caso di rigetto del reclamo o del mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. Tale aspetto è molto importante per i funzionari responsabili che vanno a gestire la procedura di reclamo e mediazione.

In merito alla sospensione dell’atto impugnato, le modifiche hanno riguardato la tempistica della comunicazione della trattazione dell’istanza di sospensione. La comunicazione deve essere effettuata almeno 5 giorni liberi precedenti, e l’udienza non può coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia. È stato abrogato il termine per la decisione dell’istanza di sospensione, in precedenza fissato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. La sospensione della riscossione opera anche per gli importi iscritti a ruolo in caso di accoglimento dell’istanza stessa.

Di notevole interesse è l’introduzione della possibilità da parte della Corte di giustizia tributaria, di formulare alle parti una proposta conciliativa tenuto conto dell’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di semplice risoluzione. La facoltà è applicabile per le controversie soggetto a reclamo.

La proposta conciliativa può essere formulata in udienza o fuori udienza.

Udienza a distanza

Limitatamente ai ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, la cd. “udienza a distanza” viene istituzionalizzata. 

La possibilità di richiedere l’udienza a distanza si ha non più fino alla comunicazione dell’avviso di trattazione ma fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione.

Definizione agevolata per i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

E’ prevista anche la possibilità per le parti di definire i giudici pendenti innanzi la Corte di Cassazione limitatamente, per ora, alle controversi che vedono come parte in causa l’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, sia non superiore a Euro 100.000, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con Decreto che dichiara l’estinzione della controversia, previo pagamento di un importo pari al 5% per cento del valore della controversia. 

Di contro, se l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia inferiore a Euro 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti preposti, previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una Sentenza definitiva.