Riscossione: iscrizione ipotecaria illegittima se il Fisco non risponde entro 220 giorni alla domanda del contribuente

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31220 del 9 novembre 2023

Nella fattispecie in esame, viene proposto ricorso per la cassazione di una Sentenza con cui la Ctr dichiarava legittima l’iscrizione ipotecaria impugnata con l’originario ricorso, presa in relazione ai crediti portati in sei cartelle. La Suprema Corte rileva che in base all’art. 1, commi 537 e 538, della Legge n. 228/2012, i debitori di somma “iscritte a ruolo o affidate” ai “concessionari per la riscossione”, potevano, “entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario”, presentare al concessionario una dichiarazione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si stava procedendo, erano interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo, oppure da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, oppure da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, oppure, ancora, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che avesse annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non avesse preso parte, oppure da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore, oppure ed infine da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Nel frattempo l’attività di riscossione era sospesa. Ai sensi del successivo comma 539, il concessionario doveva, entro un certo termine dalla ricezione della dichiarazione, trasmettere quest’ultima e la documentazione allegata all’ente creditore in modo da consentire all’ente, entro i successivi “sessanta giorni”, di dare comunicazione al debitore o della “correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio”, ovvero “dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo”. Infine, in base al comma 540, “in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”. Nel caso di specie è stato accertato che il contribuente aveva presentato tempestivamente la dichiarazione e che il termine di duecentoventi giorni dalla presentazione della dichiarazione era scaduto senza che fosse stata inviata dall’ente creditore al contribuente alcuna comunicazione. In conclusione, i Giudici di legittimità chiariscono che l’iscrizione ipotecaria è illegittima, se il Fisco non risponde entro 220 giorni alla domanda del contribuente. In questo caso l’iscrizione ipotecaria viene annullata totalmente come conseguenza del perfezionamento del silenzio-assenso sull’istanza di autoannullamento delle cartelle.