Imu: requisiti per il riconoscimento dell’inagibilità dell’immobile

Corte di giustizia tributaria dell’Umbria, Sentenza n. 254 del 10 agosto 2023

Nella fattispecie in esame, oggetto della controversia è la legittimità di un avviso di accertamento impugnato dal ricorrente per il mancato pagamento dell’Imu per l’annualità 2018 per alcuni fabbricati ed aree di pertinenza per un totale di n. 17 immobili ubicate nel Comune in questione. Lamenta il contribuente appellante la non debenza dell’Imu in relazione a fabbricati non ultimati e inagibili essendo a suo dire irrilevante l’iscrizione al catasto con attribuzione di rendita. In subordine invoca comunque l’applicazione d’ufficio della riduzione al 50 % dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Dlgs. n. 504/1992. I Giudici chiariscono che in tema d’Ici, ai fini dell’assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 del Dlgs. n. 504/1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’”imposta”. Inoltre, i Giudici non ritengono la sussistenza dei presupposti per riconoscersi la riduzione dell’imposta nella misura del 50 %, riduzione che spetta anche a prescindere dalla formale istanza da parte del contribuente ove sia, in ogni caso, noto al Comune lo stato di inagibilità, tenuto conto del principio di collaborazione e buonafede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. Ai fini della dichiarazione di inagibilità, infatti, occorre il verificarsi delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai), ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

 b) gravi carenze igienico sanitarie.