Tar Lombardia, Sentenza n. 1848 del 17 luglio 2023
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affrontano una questione molto complessa che affronta vari aspetti applicativi legati all’istituzione del CUP per via regolamentare. In particolare, i Giudici rilevano che l’assoggettamento delle preinsegne a prelievo frazionato integra un criterio che dà piena applicazione al principio di commisurazione del canone alla superficie di diffusione del messaggio pubblicitario, come stabilito dall’art. 1 comma 825 della Legge n. 160/2019. Peraltro, i Giudici precisano che le disposizioni riguardanti il codice della strada non hanno alcuna attinenza con la fattispecie in esame, essendo chiaramente dirette ad altre finalità, e se possono essere utili al fine di individuare la definizione delle preinsegne, di certo non rilevano in alcun modo e ad alcun titolo nella determinazione del canone applicato alle stesse. Infine, i Giudici puntualizzano la non fondatezza dell’eccezione relativa alla violazione dell’invarianza del prelievo, dedotta con riferimento all’affermato incremento delle somme pagate per le preinsegne stesse. In realtà, l’invarianza del gettito deve essere valutata con riferimento all’intero importo riscosso dal Comune in virtù del nuovo C.U., da raffrontare alle somme conseguite dal civico ente in virtù dei tributi e canoni sostituiti, non certo con riferimento a una singola voce di prelievo, o alle ricadute dell’introduzione della nuova prestazione su specifiche aziende o particolari postazioni pubblicitarie.