Riscossione: documenti necessari per la prova della notifica dell’accertamento

Corte di giustizia del Molise, Sentenza n. 358 del 3 luglio 2023

Nella fattispecie in esame, un Comune non ha dato prova dell’effettiva avvenuta notifica a mezzo posta del presupposto avviso di accertamento, producendo telematicamente solo l’avviso di accertamento e la “relata di notifica”, documento quest’ultimo che però non appare affatto idoneo a dimostrare l’avvenuta notifica, sia perché in realtà non è una relata di notifica e sia perché manca la cartolina di ritorno (a riprova dell’avvenuta notifica a mezzo posta). Inoltre, manca la prova della ricezione del CAD, sebbene, quest’ultimo requisito risulti soddisfatto in linea di principio anche solo attraverso la certificazione apposta dall’ufficiale postale sulla cartolina di ritorno di avere immesso il plico nella cassetta postale del destinatario (applicandosi al CAD le regole non delle notificazioni a mezzo posta ma del solo regolamento postale), sicché opera la presunzione di cui all’art. 1335 del Cc. e dovrà essere il destinatario a dimostrare di essersi eventualmente trovato incolpevolmente nell’impossibilità di prendere visione del plico ricevuto attraverso l’immissione nella sua cassetta postale. L’omessa notifica dell’avviso di accertamento e quindi la sua nullità, non è stata sanata dalla presentazione del ricorso in questione e dalla costituzione della parte ricorrente, in quanto detta nullità non riguarda l’atto impugnato, bensì l’atto presupposto (avviso di accertamento), che andava dunque necessariamente notificato prima della notifica dell’atto conseguenziale (ingiunzione di pagamento).