Corte di Cassazione Ordinanza n. 18614 del 30 giugno 2023
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la Legge n. 263/2005), secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, del Cpc. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo comma 3 del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 del Cpc., alla persona fisica che rappresenta l’ente.