Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15543 del 1° giugno 2023
Nella fattispecie in esame, è pacifico tra le parti che la notifica dell’avviso di accertamento si è perfezionata il 26 settembre 2016. La circostanza risulta, peraltro, dalla documentazione agli atti (data emanazione avvisi del 3 maggio 2016; protocollo di uscita dal Comune del 13 settembre 2016; notificazione del 26 settembre 2016; impugnazione del 14 novembre 2016). Ai sensi del Dlgs. n. 546/1992, art. 17-bis, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo (comma 1), e il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica (comma 2). Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 (comma 3). Nel caso in esame il reclamo, avverso l’avviso di accertamento notificato il 26 settembre 2016, è stato proposto il 14 novembre 2016. La costituzione del ricorrente è avvenuta l’8 marzo 2017, quando erano decorsi i 90 giorni dalla proposizione del reclamo e nel pieno rispetto del termine per la costituzione in giudizio. La Sentenza impugnata ha, pertanto, errato nell’applicazione delle norme relative ai termini per la costituzione in giudizio.