Corte di Giustizia Tributaria di Siena, Sentenza n. 16 del 6 febbraio 2023
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici hanno rigettato il ricorso proposto dall’Accademia Nazionale dei Lincei avverso l’avviso di accertamento esecutivo relativo all’omesso versamento di quanto dovuto a titolo di Tasi per l’anno di imposta 2017, ritenendo legittimo l’atto impugnato emesso per conto di un Comune da una Società in house providing dell’Ente Locale. I Giudici rilevano che la Tasi è stata istituita dalla Legge n. 147/2013 e rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2019, per abrogazione dall’art.1, comma 738, della legge n. 160/2019. La Tasi rappresenta un acronimo per Tassa sui Servizi Indivisibili, ovvero tutti quei servizi (es. le spese per l’illuminazione, la manutenzione del manto stradale, il rifacimento dei marciapiedi e delle zone pedonali, anagrafe, ecc.) che il Comune eroga a beneficio dei cittadini che abitano nel territorio comunale e che sono in qualche modo legati direttamente o indirettamente ai loro immobili. La logica che sottende all’introduzione della Tasi è stata quella di spostare la tassazione dal concetto di proprietà a quello di utilizzo del bene immobile con conseguente fruizione dei servizi ad esso collegati. Per l’immobile ubicato sul territorio del Comune, il proprietario usufruisce, comunque, dei servizi comunali e, pertanto, lo stesso è tenuto a versare la Tasi. Inoltre, la normativa vigente nel 2017 prevedeva che il Comune, oltre a stabilire l’aliquota della Tasi, doveva fornire un elenco analitico dei servizi indivisibili erogati, indicando per ciascuno di essi i relativi costi che intendeva coprire con il gettito di detta tassa. Non facevano parte dei servizi indivisibili invece tutte le attività inerenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani, per i quali è previsto un tributo a sé stante denominato Tari, ovvero Tassa sui Rifiuti. La Tasi e la Tari fanno parte della cosiddetta Iuc, l’Imposta Unica Comunale, istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che come singola imposta non esiste. L’Iuc, quindi, non è una vera e propria imposta unica, ma “un contenitore” che racchiude in sé tre distinti tributi di diversa natura: Imu, Tasi e Tari. La Iuc si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Pertanto, la Tasi riveste natura di tassa, emergendone con evidenza i presupposti, in quanto legata, da una parte, a particolari servizi erogati dal Comune, che devono essere specificati in una apposita delibera della giunta comunale, e, dall’altra, all’effettiva fruizione dei proprietari di immobili. In conclusione, la Tasi non rientra tra le imposte esenti ai sensi della norma di cui all’art. 1, commi 639-641 della Legge n. 197/2022 e nel caso in esame non c’è l’imprescindibile collegamento strumentale tra l’immobile e l’attività volta al perseguimento dei fini statutari in esso esercitata (cd requisito oggettivo), ragion per cui, alla ricorrente Accademia Nazionale dei Lincei non spetta nessun beneficio esentivo Tasi.