Corte di Cassazione, Sentenza n. 37955 del 28 dicembre 2022
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte rileva che una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione, l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78, del Dpr. n. 131/1986, non trovando applicazione il termine di decadenza contemplato dall’art. 25, del Dpr. n. 602/1973, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento l’art. 23, del Dlgs. n. 46/1999. In particolare, i Giudici di legittimità precisano che la disposizione di cui al Dpr. n. 602/1973, art. 17 (ora art. 25), ha trovato applicazione (ratione temporis), quanto alla riscossione dell’imposta di registro, fino al 1° luglio 1999 (data di entrata in vigore del Dlgs. n. 46/1999), a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il Dpr. n. 43/1988 (il cui art. 67, in effetti, espressamente contemplava l’imposta di registro), laddove, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 del Dlgs. n. 46/1999, detta disposizione è applicabile solo alla riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. A tale conclusione, la Suprema Corte, è pervenuta anche con riferimento all’imposta sulle successioni, essendosi rilevato che il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui all’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 602/1973, ratione temporis vigente, si applica, dopo il 1° luglio 1999, alle sole imposte dirette, atteso che l’unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal titolo III del Dpr. n. 43/1988, che è stato tuttavia abrogato dall’art. 68 del Dlgs. n. 113/1999. Pertanto, in caso di imposta di successione, la notifica della cartella di pagamento, che assolve alla sola funzione di mezzo di riscossione, non è soggetta a termini di decadenza, senza che ciò contrasti con l’esigenza, costituzionalmente inderogabile, di non lasciare troppo a lungo esposto il contribuente all’azione esecutiva del fisco, posto che detta esigenza rileva nei soli casi in cui la liquidazione dell’imposta debba avvenire esclusivamente a mezzo della cartella, ma non anche quando ciò avvenga mediante l’apposito avviso e sia l’attività di liquidazione ad essere soggetta a termini di decadenza, come stabilito, in materia, dall’art. 27, del Dlgs. n. 346/1990, che prevede un termine di decadenza biennale per la notifica dell’avviso di liquidazione, e dal successivo art. 41, che prevede la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, all’ordinaria prescrizione decennale.