Imposta di registro e Imposta sulle successioni: termine di prescrizione per la riscossione

Corte di Cassazione, Sentenza n. 37955 del 28 dicembre 2022

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte rileva che una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione, l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78, del Dpr. n. 131/1986, non trovando applicazione il termine di decadenza contemplato dall’art. 25, del Dpr. n. 602/1973, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento l’art. 23, del Dlgs. n. 46/1999. In particolare, i Giudici di legittimità precisano che la disposizione di cui al Dpr. n. 602/1973, art. 17 (ora art. 25), ha trovato applicazione (ratione temporis), quanto alla riscossione dell’imposta di registro, fino al 1° luglio 1999 (data di entrata in vigore del Dlgs. n. 46/1999), a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il Dpr. n. 43/1988 (il cui art. 67, in effetti, espressamente contemplava l’imposta di registro), laddove, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 del Dlgs. n. 46/1999, detta disposizione è applicabile solo alla riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. A tale conclusione, la Suprema Corte, è pervenuta anche con riferimento all’imposta sulle successioni, essendosi rilevato che il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui all’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 602/1973, ratione temporis vigente, si applica, dopo il 1° luglio 1999, alle sole imposte dirette, atteso che l’unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal titolo III del Dpr. n. 43/1988, che è stato tuttavia abrogato dall’art. 68 del Dlgs. n. 113/1999. Pertanto, in caso di imposta di successione, la notifica della cartella di pagamento, che assolve alla sola funzione di mezzo di riscossione, non è soggetta a termini di decadenza, senza che ciò contrasti con l’esigenza, costituzionalmente inderogabile, di non lasciare troppo a lungo esposto il contribuente all’azione esecutiva del fisco, posto che detta esigenza rileva nei soli casi in cui la liquidazione dell’imposta debba avvenire esclusivamente a mezzo della cartella, ma non anche quando ciò avvenga mediante l’apposito avviso e sia l’attività di liquidazione ad essere soggetta a termini di decadenza, come stabilito, in materia, dall’art. 27, del Dlgs. n. 346/1990, che prevede un termine di decadenza biennale per la notifica dell’avviso di liquidazione, e dal successivo art. 41, che prevede la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, all’ordinaria prescrizione decennale.