Corte di giustizia tributaria Toscana, Sentenza n. 1409 del 1° dicembre 2022
Nella fattispecie in esame, oggetto della controversia è la specifica esenzione dall’Imu, disposta dall’art.
1, comma 708 della Legge n. 147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 del Dl.
n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, così come descritto dall’art. 9, comma 3-bis del Dl. n.
557/1993, quali costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del
Codice civile con ulteriori specificazioni. I Giudici rilevano che la classificazione dell’immobile nella
categoria catastale D/10 non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione, poiché
rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993,
che non rientrano necessariamente in D/10, e quindi è pur sempre una condizione. In ogni caso i
Giudici ritengono che la disposizione in questione non indica in alcun modo che l’attività agricola
debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta, limitandosi a richiedere che si tratti di fabbricati rurali ad uso strumentale secondo i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n.
557/93, il quale precisa che deve trattarsi di costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola
di cui all’art. 2135 del Codice Civile, senza tuttavia esigere che la qualifica di imprenditore agricolo
debba essere necessariamente esercitata dal soggetto d’imposta; per cui il requisito soggettivo,
quand’anche ritenuto necessario, dovrebbe essere inteso nel senso del possesso della qualifica
soggettiva di imprenditore agricolo e non nel senso della predetta identità soggettiva. Argomentando in
senso contrario si opterebbe per una non consentita interpretazione ulteriormente restrittiva rispetto al
tenore letterale della norma.