Corte di Cassazione, Ordinanza n. 36107 del 9 dicembre 2022
Una Società proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale veniva contestata
l’omessa denuncia e l’omesso versamento della Tarsu per gli anni 2010, 2011 e 2012 relativamente a
quattro unità immobiliari. La Suprema Corte rileva che in tema di Tarsu, il Dlgs. n. 507/1993 consente
al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla
presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per
anno. Tuttavia, qualora l’originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure, come nel caso di
specie, omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare
corrisponde un’obbligazione tributaria, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo,
sanzionata dall’art. 76 del citato Decreto, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni
successivi al primo. Del resto, la conoscenza ex post, da parte del Comune, di quali fossero gli effettivi
occupanti degli immobili e, quindi, fruitori del servizio di raccolta dei rifiuti non sana di per sé l’omessa
comunicazione all’ente impositore, tramite l’apposita denuncia di variazione di cui all’art. 70, comma 2,
del Dlgs. n. 507/1993, di una modifica delle condizioni di tassabilità.