Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35410 del 1°dicembre 2022
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce che in tema di Tarsu l’art. 72, comma 1, del Dlgs.
n. 507/1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di
procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna
modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da
parte del contribuente (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie), non occorre la preventiva
notifica di un atto di accertamento; rimanendo salva la possibilità per i Comuni di emanare un avviso di
accertamento, anziché iscrivere a ruolo il tributo, qualora il Comune scelga di notificare comunque
l’avviso, deve farlo alle medesime condizioni, ovvero senza applicare le sanzioni che, in caso di diretta
iscrizione a ruolo, sono escluse dall’art. 13, comma 3, del Dlgs. n. 471/1997, la cui previsione sarebbe
altrimenti vanificata irrogando sanzioni al contribuente anche ove la norma non lo preveda. Ora, nel
caso di specie, il Comune in questione ha invece deciso di emanare un avviso di accertamento, anziché
di iscrivere a ruolo il tributo, e tale condotta è legittima perché l’iscrizione a ruolo del tributo è solo una
facoltà e non un obbligo. Tuttavia, poiché l’art. 13, comma 3 del Dlgs. n. 471/1997 prevede
l’applicazione delle sanzioni “fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo”, la sanzione non va applicata ai casi di tributi iscritti a ruolo, non dovendo svolgere l’amministrazione alcuna attività di accertamento.
Pertanto, è ben vero che il Comune può emettere un avviso di accertamento invece di procedere “in via
ordinaria” mediante iscrizione a ruolo, ma è anche vero che ciò deve fare alle medesime condizioni
ovvero senza applicare le sanzioni che al contribuente non sarebbero state irrogate in caso di diretta
iscrizione a ruolo, perché se così non fosse si aggirerebbe il disposto dell’art. 13, comma 3, citato e
questo sarebbe il modo per irrogare le sanzioni anche in ipotesi in cui quest’ultima norma non le
preveda. Del resto, tale ricostruzione è confermata anche dalla Circolare n. 23/1999 del Ministero delle
Finanze, secondo cui: “1. Omesso, insufficiente o tardivo versamento. L’art. 13, con previsione di carattere generale, disciplina unitariamente le infrazioni degli obblighi di versamento dei tributi, soggette ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato alle prescritte scadenze. La sanzione del 30% si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Sono espressamente esclusi i casi di tributi per i quali è prevista in via ordinaria la riscossione mediante iscrizione a ruolo, quali, a titolo esemplificativo, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l’Irpef relativa ai redditi soggetti a tassazione separata …”.