La conversione in legge del Dl n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) contiene alcune novità d’interesse per gli Uffici “Entrate” degli Enti. Andiamo di seguito ad analizzarle.
Modificazione delle modalità di rateazione di somme iscritte a ruolo
L’art. 15-bis ha riformulato l’art. 19, del Dpr. n. 602/1973 in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo, e quindi in riscossione con l’Agente nazionale della riscossione (“AdE-R”).
Le modifiche hanno riguardato:
– l’incremento da Euro 60.000 ad Euro 120.000 della soglia al di sopra della quale la rateazione può essere concessa previo onere a carico del contribuente di documentare la situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà;
– l’incremento del numero di rate per decadere dal beneficio rateale in caso di mancato pagamento, che passa da n. 5 rate a n. 8 rate;
– in caso di decadenza dal beneficio rateale il carico non potrà essere nuovamente rateizzato
– la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
La nuova formulazione dell’art. 19 trova applicazione a valere sui provvedimenti emessi dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore della Legge di conversione.
Tuttavia, l’ultimo comma del citato art. 15-bis prevede che per le richieste presentate entro tale data, il carico potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni dell’art. 19.
“Incentivo” per recupero evasione Imu e Tari
L’art. 40, comma 5-bis ha previsto che, per l’anno 2022, gli Enti possono erogare le somme risultanti dal maggior gettito Imu e Tari derivante da attività di recupero evasione per il potenziamento delle attrezzature e all’incentivazione del personale anche in caso di approvazione del rendiconto 2021 oltre il 30 aprile 2022, ma alla data di entrata di vigore della legge di conversione (15 luglio 2022) devono aver adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati alla Bdap.
Riduzioni Tari per aumento dei costi dell’energia
Il comma 5-ter del menzionato art. 40 ha previsto un’ulteriore possibilità di introdurre agevolazioni ai fini Tari. Nello specifico, gli Enti possono utilizzare gli avanzi del cd. “Fondone” 2021 e 2021, accantonati nell’avanzo vincolato, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in corrispondenza dell’aumento degli oneri di gestione. A tal fine, i Comuni possono prevedere riduzioni della Tari entro il 31 luglio 2022.
Dal tenore letterale della norma non è chiaro se le riduzioni possano essere deliberate anche in assenza di un comprovato aumento dei costi già verificatosi nel corso del 2022, posto che, si ricorda, le tariffe 2022 sono redatte sulla base del Pef Tari 2022-2025, il quale è stato elaborato (per l’anno 2022) sulla base dei dati di consuntivo dell’anno 2020. Il “Mtr-2” approvato da Arera prevede che i costi contenuti all’interno del Pef siano da considerarsi quali prezzi massimi del servizio, per cui gli aumenti dei costi dei servizi energetici non dovrebbe aver avuto impatto nella redazione dei Pef, salvo una (non corretta) valorizzazione in tal senso dei Costi operativi incentivanti (COI).
L’aumento dei costi dell’anno 2022 impatterà nel Pef in sede di aggiornamento biennale 2024-2025.