Imu: regole diverse per coltivatore diretto e imprenditore agricolo

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14915 del 4 giugno 2025

Un contribuente aveva ricevuto un avviso per il mancato pagamento dell’Imu su un terreno. La questione riguardava la qualifica del contribuente e i requisiti per ottenere l’esenzione Imu prevista dall’art. 2 del Dlgs. n. 504/1992 e dall’art. 13, Dl. n. 201/2011.

La Ctr aveva applicato i criteri stabiliti dall’art. 1 del Dlgs. n. 99/2004 per l’imprenditore agricolo professionale, mentre il contribuente si era sempre dichiarato coltivatore diretto come definito da norme speciali, tra cui l’art. 48 della Legge n. 454/1961. La Suprema Corte ha chiarito che coltivatore diretto e Iap sono figure diverse, con regole diverse: al coltivatore diretto non si possono applicare i requisiti previsti per lo Iap (ad esempio il 50% del reddito e del tempo di lavoro da attività agricola, art. 1 del Dlgs. n. 99/2004). Ha anche precisato che il giudice d’appello deve spiegare bene ogni parte della decisione, anche su eventuali errori di calcolo dell’imposta, come richiesto dall’art. 112 del Cpc. e dall’art. 132 del Cpc..