Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9166 dell’8 aprile 2025
Oggetto del contendere sono alcuni estratti di ruolo, contestati dal contribuente in quanto sosteneva che le relative cartelle di pagamento non gli fossero mai state notificate. I Giudici di primo e secondo grado avevano rigettato il ricorso, confermando la correttezza della notifica. Innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha sollevato varie critiche sulla validità della notifica e sull’onere della prova, ma la Suprema Corte ha ritenuto necessario esaminare preliminarmente l’ammissibilità del ricorso. Secondo i Giudici di legittimità, impugnare direttamente un estratto di ruolo è possibile solo in casi particolari, previsti dalla legge: è necessario dimostrare un concreto interesse alla tutela immediata, come un danno reale derivante dal ruolo non contestato. Questo principio è stato rafforzato dalla riforma normativa del 2021, che ha limitato le possibilità di impugnazione diretta per evitare contenziosi strumentali. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha rilevato che non erano state evidenziate situazioni particolari tali da giustificare un interesse immediato alla tutela. In conclusione, l’estratto di ruolo non può essere impugnato direttamente, salvo che il contribuente dimostri un danno concreto e immediato, come ad esempio l’impedimento a partecipare a gare o appalti; non essendo stato provato tale danno, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.