Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12751 del 13 maggio 2025
Un contribuente aveva ricevuto un’intimazione di pagamento riferita a più cartelle esattoriali e aveva impugnato l’atto, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle sottostanti e che, in ogni caso, le somme richieste erano ormai prescritte. Contestava inoltre la mancanza di spiegazioni sul calcolo degli interessi. Il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo prescritta la pretesa fiscale. L’Amministrazione aveva proposto appello, producendo la documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che avrebbe interrotto il termine di prescrizione. Il contribuente si era opposto alla produzione di tali documenti in appello, richiamando una norma recente che ne limita l’ammissibilità. I Giudici di secondo grado hanno tuttavia accolto l’appello, ritenendo che le cartelle fossero state notificate correttamente, che non fossero mai state impugnate e che quindi fossero divenute definitive, non più contestabili. Hanno inoltre riconosciuto che la comunicazione ipotecaria, notificata entro i termini, aveva interrotto validamente la prescrizione decennale. La contestazione originaria è stata quindi dichiarata inammissibile. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’appello dell’Amministrazione era generico, che i documenti prodotti in secondo grado non erano utilizzabili e che i debiti erano comunque prescritti. La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, affermando che l’appello era ammissibile, che la norma sui nuovi documenti non si applicava al caso specifico, e che la prescrizione non era maturata, poiché le notifiche risultavano corrette e tempestive. In conclusione, i Giudici di legittimità hanno ribadito che una cartella esattoriale regolarmente notificata e non impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, per i debiti fiscali, il termine di prescrizione è di 10 anni e può essere interrotto da atti come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, se notificati correttamente. Poiché nel caso concreto gli atti erano validi e i termini rispettati, il ricorso è stato definitivamente respinto.